LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL PARROCO
(da L’Amico del Clero, aprile 2020)
PREMESSA
Il parroco è definito dal codice di diritto canonico “pastore proprio” di una determinata
comunità di fedeli di cui egli è responsabile in primo luogo per gli aspetti pastorali, sacramentali
e liturgici1, e anche per il profilo amministrativo, sia canonicamente, perché ne è l’amministratore
unico (can. 1279 §1), sia civilmente, perché ne è il rappresentante legale2.
L’ art. 4 della legge 222 del 1985 riconosce che la parrocchia è un Ente Ecclesiastico
civilmente riconosciuto. Il Parroco quale rappresentante legale della parrocchia è dunque
responsabile civilmente e penalmente delle attività che vengono svolte dall’ente ecclesiastico;
risponde non solo dei negozi giuridici che firma, come i contratti, ma è responsabile di quanto
accade anche a sua insaputa e per cui potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente per i
danni causati, nonché a essere soggetto a sanzioni penali per eventuali illeciti dovuti a norme
non osservate.
È necessario quindi essere informati su queste responsabilità, che possiamo
impropriamente definire di carattere generale; questa consapevolezza ci consentirà di assumere
quei comportamenti adeguati a prevenire possibili risvolti negativi, così da evitare quelle
situazioni rischiose di cui talvolta non ci rendiamo nemmeno conto, ma di cui saremo poi
comunque tenuti a rispondere. E’ una responsabilità che ha carattere globale in quanto, come
afferma il numero 102 dell’IMA: “in quanto abbraccia tutte le attività di cui la Parrocchia è titolare,
comprese ad esempio l’oratorio e la scuola materna”.
Allo stesso tempo, la conoscenza dei possibili danni che possono derivare dalle attività
della parrocchia, consentono di assumere le adeguate coperture assicurative, richieste anche dal
codice di diritto canonico (can. 1284 § 2, 1°)3 per coprire i danni che possono essere causati a
persone e cose che, se non opportunamente assicurati, possono causare un depauperamento
del patrimonio della parrocchia4.
Codex Iuris Canonici 1983 (CIC), cann. 515 e 519. E’ una responsabilità personale a cui il parroco non può rinunciare,
cann. 537 e 1289, né la può delegare ad altri, anche se deve essere esercitata in comunione con la comunità a lui affidata,
ad esempio per gli aspetti amministrativi attraverso le scelte condivise nel Consiglio Parrocchiale Affari Economici, di
cui al can. 537 e n. 105 dell’Istruzione in materia Amministrativa della CEI (IMA), del 1 settembre 2005.
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Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, 1 settembre 2005, n. 102a.
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Il punto 1° del § 2 del canone 1284 si riferisce alle assicurazioni da stipulare per la tutela dei beni affidati
all’amministratore; una tutela che riteniamo si debba estendere alla responsabilità per danni, il cui rimborso potrebbe
causare un detrimento del patrimonio dell’ente che si amministra.
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Ricordiamo che nel diritto civile è giurisprudenza consolidata che le persone giuridiche agiscono a mezzo degli organi
che le rappresentano, ed il comportamento di questi ultimi si identifica con quello dell’ente. Per questo l’illecito degli
uni è considerato come illecito dell’altro, con la sola limitazione che si tratti di operazioni volte al raggiungimento dei
fini per cui la persona giuridica è stata costituita e che i rappresentanti abbiano agito nell’ambito dei propri poteri.
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE E LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA.
Come tutte le persone giuridiche riconosciute dall’ordinamento dello Stato è sulla figura
giuridica del rappresentante legale, nel nostro caso il parroco o l’amministratore parrocchiale,
che ricade la responsabilità civile, amministrativa e penale della maggior parte delle attività che
vengono svolte dall’ente.
Quando dall’attività della parrocchia ne deriva un danno ingiusto a terzi, per inosservanza
delle norme oppure per un’azione o un’omissione, questo dovrà essere risarcito, in virtù
dell’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
Anche la parrocchia quindi risponde dei danni che vengono causati a persone o cose dalle
attività che vi si svolgono; poiché si tratta di una persona giuridica, che quindi agisce attraverso
le persone fisiche che la rappresentano, i danni causati dalle azioni in essa svolte o da eventuali
omissioni, ricadono sulla parrocchia, sia da un punto di vista civile che risarcitorio; il parroco,
sempre in quanto rappresentante legale, ne potrebbe invece rispondere personalmente a livello
penale, ad esempio quando non ha osservato le norme sulla sicurezza dei lavoratori.
Altre volte la responsabilità, in particolare se integra gli estremi di un reato, può
coinvolgere una terza persona a cui può essere imputata l’azione o l’omissione, come ad esempio
un vice parroco che non vigila per sua colpa sui ragazzi dell’oratorio che hanno un incidente,
oppure una catechista delle comunioni che, non controllando per sua colpa un bambino,
consente che questo subisca delle lesioni o anche che lo stesso provochi danni a persone o cose5.
Si comprende quindi come sia necessario rispettare una serie di norme non solo sul
controllo e la vigilanza sui minori nello svolgimento delle attività, ma anche sulla sicurezza dei
locali dove si svolgono le attività, sulla tutela dei lavoratori e dei volontari, a cui vanno aggiunte
le nuove disposizioni europee a tutela della privacy, che prevedono severe sanzioni in caso di
violazione, e le recenti norme che hanno rivisto le misure di sicurezza da osservare per
l’organizzazione di processioni e di altre manifestazioni pubbliche6.
Con il nuovo codice del Terzo Settore, approvato con il decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117, si è ribadito che la responsabilità degli amministratori delle associazioni, riconosciute o no,
deve essere del tutto assoggettata alla disciplina della responsabilità degli amministratori di
società.
Per questa ragione, alcune società, associazioni e anche enti del Terzo settore, hanno
stipulato per la copertura dei danni di natura patrimoniale che possano essere causati a terzi
dagli amministratori, una particolare assicurazione denominata “D&O” (Directors & Officers
Liability)7: spesso questa polizza prevede anche la tutela di quei dipendenti della società che
esercitano funzioni manageriali o di supervisione.
Per quanto pensata per i dirigenti e i componenti dei consigli di amministrazione di società
che potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni causati da negligenze od omissioni nello
Si tratta della c.d. culpa in vigilando, di cui all’art. 2048 del codice civile.
Cfr. Sagre e manifestazioni pubbliche: le modifiche alla Circolare Gabrielli, in L’Amico del Clero, nr.1, gennaio 2019.
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Viene denominata anche: “Polizza per la Responsabilità Civile degli organi di Gestione e Controllo della Società”.
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svolgimento del loro incarico, se ne può valutare l’opportunità anche per la parrocchia,
soprattutto quando si svolgano attività diverse da quelle di religione e culto (scuola, casa di
riposo, etc.).
La personalità giuridica nell’ordinamento civile che lo Stato riconosce all’Ente parrocchia
(l. n. 222 del 1985) consente al parroco, suo rappresentante legale, di svolgere anche “attività
diverse”, purché strumentali e non prevalenti rispetto a quelle “di religione o di culto” (artt. 15 e
16 l. n. 222 del 1985, nonché art. 7, comma 3 l. n.121 del 1985)8: talvolta queste potrebbero
presentare profili di maggiore responsabilità civile e penale, rispetto alle normali attività proprie
dell’ente ecclesiastico, per cui occorre prevedere le opportune garanzie.
RESPONSABILITÀ DEL PARROCO O DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE. ALCUNI RECENTI CASI GIUDIZIARI.
La responsabilità amministrativa del Parroco o dell’Amministratore parrocchiale è definita
di natura personale, cioè non può essere delegata ad altri soggetti, e globale, perché si estende
a tutte le attività, oltre che a tutti i beni della parrocchia: nel diritto canonico tale responsabilità
è sottoposta alla vigilanza del Vescovo (can. 519), in particolare per gli atti di straordinaria
amministrazione9.
Per quanto riguarda la legge dello Stato la responsabilità è la stessa che abbiamo illustrato
per qualsiasi rappresentante legale di un altro ente, società o associazione: va aggiunto però che,
come vedremo nel secondo caso che riguarda l’omessa vigilanza, a rispondere della
responsabilità penale possono essere chiamate anche altre persone, come il vice parroco nel
caso che riportiamo, un altro sacerdote della parrocchia oppure anche un animatore dell’oratorio
o un volontario, qualora si verifichino lesioni che possano essere subite dai ragazzi, per esempio
quando si delineano profili di omessa vigilanza dei minorenni.
Occorre considerare che collegata alla responsabilità personale ed individuale del parroco
vi è quella dell’Ente ecclesiastico, tenuto al risarcimento del danno alla cosiddetta parte offesa:
ad esempio nel caso in cui si accerti la violazione delle norme sulla sicurezza durante dei lavori
commissionati dalla parrocchia, insieme alla responsabilità penale del Parroco, la parrocchia sarà
tenuta al risarcimento del danno, per la responsabilità civile, nel caso questa violazione abbia
provocato un infortunio con danni alle persone10.
L’aspetto della responsabilità civile, come accennato, richiede la stipula di contratti di
assicurazione adeguati ai reali rischi e incidenti che potrebbero accadere in conseguenza e in
occasione delle attività svolte in parrocchia; è consigliabile aggiungere alla polizza di
Responsabilità civile, un’ulteriore polizza che copra le spese giudiziali di un’eventuale
controversia (civile o penale), denominata appunto di “Tutela legale”11.
Le quali “sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e al regime tributario previsto per le medesime” (art. 7, comma 3, l. n. 121 del 1985).
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L’attività di vigilanza concerne anche l’amministrazione ordinaria dei beni (IMA 2005, n. 24), oltre quella straordinaria
(IMA 2005, n. 60).
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Si può approfondire la tematica in A. INTERGUGLIELMI, Amministrare la parrocchia oggi in Italia, Città del Vaticano, 2°
edizione, 2019, pp. 123 ss.
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Cfr. per approfondire le caratteristiche di questa polizza: La Polizza Tutela Legale, ex Lege 4/2014, p. 121.
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L’azione di risarcimento va esperita contro il custode dei beni, ossia il soggetto che ha
proprietà o la materiale disponibilità della res causativa dell’evento dannoso. Per giurisprudenza
consolidata della Cassazione12, la custodia si sostanzia nel: potere di controllo sulla res; potere di
modificare la situazione di pericolo insita nella cosa; potere di escludere qualsiasi terzo
dall’ingerenza sul bene. Non c’è dubbio che tutti i locali e gli spazi parrocchiali rispondono di
norma a queste caratteristiche.
Riportiamo a titolo di esempio alcuni casi accaduti recentemente in alcune parrocchie,
che confermano quanto abbiamo descritto.
a) Responsabilità del parroco per lavori svolti in parrocchia in violazione delle norme
sulla sicurezza
Un lavoratore si offre per eseguire gratuitamente nei lavori di pittura: un caso che spesso
avviene nelle nostre case parrocchiali. Purtroppo, mentre sta pitturando un soffitto cade da una
scala alta più di tre metri e l’operaio riporta delle gravi lesioni. Il tribunale incrimina il parroco
perché ha permesso lo svolgimento di mansioni lavorative senza il rispetto delle norme
prevenzionistiche riguardanti i lavori da eseguire in quota di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. n.
81/2008, nonché per violazione dell’art. 2087 del codice civile.
Per quanto i difensori del parroco impugnarono la sentenza di merito davanti alla
Suprema Corte, sostenendo che non era stato il parroco a conferire l’incarico al lavoratore e che
la caduta non fosse avvenuta da un'altezza di tre metri, ma che il lavoratore si trovava a
un'altezza non superiore ai due metri, il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di
Cassazione.
Tralasciando il secondo motivo del ricorso, che qui non interessa, la Cassazione ha
affermato che era stato provato che il volontario infortunato aveva preso accordi con il parroco
per l'esecuzione dei lavori, per cui ha ribadito questo principio:
“Poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di
garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al
suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall'omessa adozione
delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro”.
Nella motivazione, che conferma la condanna del Parroco, si aggiunge13: “Lo stesso quindi
aveva sicuramente il potere, oltreché il dovere, di fare in modo che gli stessi si svolgessero in
sicurezza, assumendo al riguardo, rispetto ai due prestatori d'opera, una posizione di garanzia
assimilabile a quella datoriale”.
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27724, con cui si ribadisce che la responsabilità
ex art. 2051 del codice civile richiede un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa
stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i
terzi dal contatto con la cosa.
13
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV - Sentenza n. 6408 del 11 febbraio 2019 (u.p. 22 gennaio 2019): Il parroco assume
una posizione di garanzia nei confronti di chi, anche volontariamente, effettua dei lavori all’interno della sua chiesa per
cui è responsabile per l’infortunio di un lavoratore caduto da una scala durante i lavori di pitturazione.
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b) Responsabilità penale del parroco per omessa vigilanza
Riportiamo ora un altro caso in cui si è avuto il pronunciamento della Suprema Corte di
Cassazione, ancora della Quarta Sezione Penale, con la sentenza n.19029 del 20 aprile 2017. In
questa pronuncia i giudici hanno fatto chiarezza sul tema della responsabilità penale per il venir
meno da parte del soggetto obbligato, dell’osservanza delle norme di vigilanza.
Nel caso specifico è stato inoltre affermato il principio secondo cui la posizione di garanzia
derivante dalla relazione di governo intrattenuta con una fonte di pericolo, deve essere
individuata alla luce delle specifiche circostanze del sinistro che si sia verificato, dovendosi
accertare l’effettiva titolarità del potere-dovere di gestione nella sequenza degli accadimenti alla
quale accede l’evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto.
Il caso riguarda un tragico incidente di cui è rimasto vittima un bambino che si trovava a
giocare presso il campetto di calcio di un oratorio parrocchiale; per l’accusa di omicidio colposo
è stato chiamato a rispondere il parroco, quale titolare del potere di fatto e di diritto sulla cosa.
Nel giudizio di primo grado si era arrivati ad una sentenza di assoluzione del parroco, che
si fondava su tre motivi: a) non si ravvisava una carenza strutturale del campo da gioco, così come
era stata descritta nell’imputazione; b) una violazione di quel dovere di vigilanza non potesse
essere ascritta al parroco perché al momento dell’incidente non era presente sul posto c) ed
infine, perché era stato accertato che la vittima aveva tenuto un comportamento imprevedibile.
Nel giudizio di appello, invece, si arrivò alla condanna del parroco, poiché era stato
individuato come il soggetto titolare del potere di disposizione del campo da gioco, di cui la porta
rovesciatasi era pertinenza e che quindi avrebbe dovuto essere considerato in astratto il
soggetto su cui si radica la posizione di garanzia e su cui ricade il dovere di vigilanza finalizzato
ad evitare l’insorgenza di danni a terzi.
Nel successivo ricorso in Cassazione sono state accolte le motivazioni oggetto dello
stesso; i giudici della Suprema Corte hanno infatti puntualizzato che, anche se è corretto
considerare il parroco titolare del potere di vigilanza, "occorre anche tener presente che, in tema
di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura
formale, ma anche dall´esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché
l´agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella
effettiva presa in carico del bene protetto”.
In applicazione di tale principio la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con
rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, che dovrà tener conto di due aspetti:
a) Accertare quale sia il soggetto garante del rischio determinato dalla presenza della
porta di calcetto all’interno del campo, poiché questo spazio era stato affidato
temporaneamente ad un Comitato promotore di una festa, che avrebbe potuto e/o
dovuto impedire l’accessibilità a tale area. Sarà quindi di approfondire i termini
dell’accordo tra le parti;
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b) Dovrà inoltre chiarire se il dovere di vigilanza in quel momento era stato
effettivamente affidato dal parroco, impegnato in altra attività, al proprio vice
parroco.
Da questa pronuncia della Suprema Corte dobbiamo evidenziare ancora una volta
l’importanza degli accordi che si stipulano quando si affidano in gestione gli spazi della
parrocchia: è necessario prevedere con molta attenzione i termini dell’accordo, in particolare per
l’adeguatezza dei locali da concedere e per l’adozione delle misure di sicurezza relative alle
attività svolte14.
Come chiarito dalla Cassazione, un altro aspetto da valutare, soprattutto relativamente
alla responsabilità in ambito penale, è quello che concerne la possibilità che ha il Parroco di
delegare, per alcune attività, la funzione di vigilanza e controllo ad altre persone, come ad
esempio nella vicenda riportata al vice parroco, oppure agli animatori dell’oratorio o ai capi scout.
c) Responsabilità del parroco per riciclaggio di denaro
Si sono verificati diversi casi in cui venivano proposti lavori di ristrutturazione e
manutenzione alla parrocchia, finalizzati al riciclaggio di denaro. Analogamente può avvenire per
donazioni cospicue di denaro di cui non sia certa la provenienza.
È questa ad esempio la situazione in cui si potrebbe venire a trovare il parroco che accetti
una donazione da parte di soggetti che condizionano la somma da loro offerta all’utilizzo di un
lavoro la cui esecuzione è da affidare ad una certa impresa. Quando non si abbiano prove certe
della provenienza di tali offerte non si può escludere che questo denaro possa essere il frutto di
attività illecite. In questo caso, perciò, si potrebbe venire incriminati quanto meno per riciclaggio
di denaro15.
Nel caso vengano fatte proposte di questo genere è pertanto sempre necessario usare la
massima prudenza: è indispensabile chiedere informazioni all’autorità di Pubblica sicurezza, per
evitare di incorrere incautamente in questo e in altri reati connessi.
CONCLUSIONI
Abbiamo dato soltanto alcuni accenni al tema della responsabilità che nasce dallo
svolgimento delle attività della parrocchia; si tratta di un argomento di estrema rilevanza, non
soltanto per i profili di carattere patrimoniale risarcitorio che si possono originare a danno della
Cfr. La gestione degli immobili e l’affidamento degli spazi parrocchiali, in L’Amico del Clero, nr. 3, marzo 2018.
Art. 648 bis c.p.: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Altre fattispecie in cui si potrebbe incorrere sono quelle della
ricettazione, fino a rischiare di essere indagati per concorso in delitti di associazione di stampo mafioso.
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parrocchia, nonché per quelli di carattere penale, ma anche per la testimonianza verso la
comunità cristiana.
In questa prospettiva la parrocchia è infatti tenuta a osservare le norme di sicurezza, di
salubrità dei locali, di rispetto dell’incolumità dei lavoratori e dei volontari e tutte le altre
disposizioni delle leggi dello Stato poste a tutela delle persone e dei fedeli, della legalità e della
salvaguardia dei beni della Chiesa.
Mons. Antonio Interguglielmi
Consiglio di Amministrazione FIDES
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