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"Il lavoro affrontato dal dott. Chiodo consente una ricognizione ampia ed efficace dello stato dell'arte in materia di regime differenziato, attraverso una disamina analitica dei suoi punti qualificanti e delle più... more
"Il lavoro affrontato dal dott. Chiodo consente una ricognizione ampia ed efficace dello stato dell'arte in materia di regime differenziato, attraverso una disamina analitica dei suoi punti qualificanti e delle più evidenti criticità. Mentre resta ferma la necessità, avvertita dal legislatore già venticinque anni fa, nella drammatica stagione delle stragi, di imporre limitazioni al trattamento penitenziario per i detenuti più pericolosi, con ruoli di vertice nell'ambito di consorterie criminali organizzate, appare fondamentale indagare, come si propone l'autore, riuscendovi con accuratezza, su quale sia l'attuale fisionomia del regime differenziato, all'esito anche di importanti arresti della Corte Costituzionale, e postolo alla prova di resistenza rispetto agli insegnamenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Un focus particolarmente accurato è poi dedicato agli interventi della magistratura di sorveglianza che, già prima della novella, e a maggior ragione oggi, grazie allo strumento offerto dal reclamo ex art. 35 bis ordinamento penitenziario, introdotto nel 2013, è chiamata a rimuovere le eventuali violazioni dei diritti determinate nei confronti dei detenuti dai comportamenti o dalle omissioni dell'amministrazione: un campo particolarmente delicato quando si parla delle ampie compressioni al trattamento derivate dall'imposizione del regime differenziato. In tal senso la peculiare tutela giurisdizionale offerta dall’ordinamento italiano viene confrontata, criticamente, con le esperienze americane e polacche di regimi detentivi speciali che per plurimi indici si avvicinano al 41 bis e che, però, appaiono ancorati a valutazioni più marcatamente amministrative e meno presidiate da stringenti limiti normativi. Il lavoro del dott. Chiodo appare peculiarmente apprezzabile e brillante anche per lo sguardo personale e l'efficace capacità critica con le quali i risultati delle analisi compiute vengono scandagliati. Il tema della tutela dei diritti delle persone detenute in regime differenziato resta, d'altra parte, un laboratorio di estremo interesse per l'immediata rilevanza costituzionale e convenzionale dei profili di indagine coinvolti, di cui si trova un catalogo ragionato nel lavoro che qui si presenta". (Breve relazione a cura del relatore dell'elaborato, dott. Fabio Gianfilippi, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto).
Il regime del "carcere duro" previsto dall'art. 41-bis OP si avvia verso i trent'anni di vigenza, ed i venti dalla sua "stabilizzazione"; rappresenta ormai un elemento ampiamente "metabolizzato" dal diritto interno, ma continua a destare... more
Il regime del "carcere duro" previsto dall'art. 41-bis OP si avvia verso i trent'anni di vigenza, ed i venti dalla sua "stabilizzazione"; rappresenta ormai un elemento ampiamente "metabolizzato" dal diritto interno, ma continua a destare perplessità negli osservatori sovranazionali. Le numerose indicazioni provenienti dai vari "attori", che qui abbiamo provato a ricomporre in un quadro unitario, dovrebbero quantomeno ridurre lo spazio della discrezionalità del legislatore nella tipizzazione delle restrizioni, e guidare gli organi competenti a decidere sull'applicazione o sulle vicende successive del regime. Per un verso, però, alcune fonti si pongono in radicale contrasto con quelle interne; per altro, la tutela apprestata da parte della giurisprudenza nazionale riesce a raggiungere, in certi casi, livelli di tutela maggiori di quelli richiesti. Al legislatore spetta il compito conclusivo di trovare un nuovo equilibrio, ma lo scenario attuale non ci sembra incline a questo esito.

The "strict detention" regime provided by the article 41-bis of the Italian penitentiary law is going to be about its thirties of force, and its twenties from its "stabilization"; it represents now an almost accepted element by the domestic law, but it keeps causing concern around the supranational observers. Several instructions coming from various authorities, that we have attempted here to rearrange into a common chart, should, at least, reduce the legislator's discretion relating to the choice of the restrictions, and drive the proper bodies when choosing about the regime application, extension or revocation. In a way, however, some domestic sources are in a radical contrast to the international ones; and further, the national courts are able to achieve, in some cases, greater defence levels than required. It is legislator's responsibility the closing duty to find a new balance, but the current scenario doesn't seem to us inclined towards this outcome.
In parziale accoglimento di un’isolata, nuova lettura giurisprudenziale dell’art. 625-bis c.p.p., la Cassazione supera la necessità di un nesso immediato e diretto tra il provvedimento da correggere e la formazione del giudicato, e rende... more
In parziale accoglimento di un’isolata, nuova lettura giurisprudenziale dell’art. 625-bis c.p.p., la Cassazione supera la necessità di un nesso immediato e diretto tra il provvedimento da correggere e la formazione del giudicato, e rende così finalmente proponibile il rimedio anche contro le decisioni pronunciate in materia di revisione. Un obiter dictum ne lascia inoltre prevedere una cauta estensione anche alla fase dell’esecuzione.