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2022, Dei danni bagatellari. Azionabilità e liquidazione, (a cura di) Alberto Mattia Serafin e Giuseppe Cricenti, Wolters Kluwer
Il volume offre un quadro sistematico dei danni c.dd. «bagatellari», vale a dire quelli caratterizzati - secondo l'indirizzo additato dalle note sentenze «San Martino» del 2008 - da una lieve entità, ora in relazione alla «gravità della lesione», ora alla «serietà del pregiudizio». Superato l'ostacolo di natura logica, rappresentato dal contrasto tra l'acclarata sussistenza di un danno (per quanto esiguo) e la sua irrisarcibilità, e preso atto altresí di come codesta categoria abbia oramai acquisito, nella trama del diritto «vivente», una fisionomia compiuta, si propone all'operatore giuridico una rassegna ragionata delle diverse ipotesi, di piú frequente verificazione nella giurisprudenza. La prima parte dell'opera, pertanto, si volge allo studio dei danni «essenzialmente» od «occasionalmente» bagatellari, a seconda se essi determinino conseguenze tenui o irrilevanti, rispettivamente, in ogni caso, ovvero solo alla stregua delle peculiarità del caso, pur potendo astrattamente presentarsi secondo modalità più lesive e ingenti; la seconda, invece, s'incentra sulla diversa fenomenologia dei danni medesimi nei settori - di viva e sicura attualità - del diritto bancario, assicurativo e finanziario.
Contratto e impresa, 3, 2020, 2020
Le clausole abusive nei contratti dei consumatori. Trent'anni di Direttiva 93/13, 2024
Sommario: 1. Consumatori e cripto-attività: quali rischi, quali vulnerabilità? – 2. I contratti b2c nell’ecosistema dei tokens e delle cripto-attività. – 3. I paradigmi della tutela dentro e fuori il MiCAR: l’«investitore», il «consumatore» e il «detentore al dettaglio». – 4. La direttiva 93/13/Cee alla prova dei contratti su cripto-attività. – 4.1. Trasparenza, informazione e spiegazione. – 4.2. Squilibrio giuridico e poteri delle piattaforme. – 4.3. Rimedi ablativi e contratti “on chain”. – 5. Tre spunti problematici per una rivisitazione della direttiva 93/13/Cee.
2019
La criptovaluta può essere definita come una "digitalizzazione di valore", che viene utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, caratterizzandosi per non essere emessa da una banca centrale o altra pubblica autorità e per non essere necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, e, in quanto tale, può essere oggetto di operazioni speculative in ragione dell'estrema variabilità dei livelli di fluttuazione che la caratterizza. La criptovaluta deve qualificarsi come "bene", e come tale può essere oggetto di acquisto, scambio e deposito, ed è caratterizzata dall'essere bene fungibile, trattandosi di rappresentazioni digitali espresse in unità patrimoniali di un medesimo valore. Il rapporto tra utenti e exchange per criptovalute è qualificabile come rapporto misto di deposito e trading, non potendoci essere commercio in difetto di correlativo deposito per tutte le caratteristiche di funzionamento del commercio di criptovalute e della piattaforma; in tal modo dando luogo ad un deposito irregolare, cui consegue lo specifico obbligo del depositario di mantenere sempre a disposizione la quantità integrale. Nell'ipotesi di deposito irregolare di beni fungibili, nella specie criptovalute, anche quando questi non siano stati individuati al momento della consegna, entrano, comunque, nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e quantità, salvo che sia stata apposta un'apposita clausola derogatoria.
Luiss University Press, 2019
Il saggio ha ad oggetto la possibilità di conferire criptovalute nelle società di capitali. La disamina del diverso quadro legislativo in materia di conferimenti tra spa e srl potrebbe portare a due soluzione opposte: se nelle società azionarie esistono delle garanzie più blindate a copertura del capitale sociale in virtù delle quali strumenti di pagamento alquanto volatili rischiano di non trovare cittadinanza, nella società a responsabilità limitata il requisito cardine ai fini della conferibilità di un bene è il suo esser suscettibile di valutazione economica e quindi ci potrebbe essere un maggior favor per aprire le porte ai Bitcoin e alle criptovalute in genere.
Il Diritto dell'Economia, 2019
Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul piano giuridico perché, non presupponendo l’intermediazione di alcun sistema istituzionale, espone il mercato a delle incertezze dovute non tanto alle potenziali alee economiche, quanto a diversi problemi giuridici di tipo relazionale. Alla domanda “che cos’è giuridicamente una criptovaluta?” non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema. Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste problematiche, impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di “cosa” come oggetto di diritto.
Criptoracconto, 24 ore di Allice Bob ed Eva
SI tratta di un primordiale esperimento di scrittura automatica. Un algoritmo secondo il modello Open AI, Chat GPT. Si colgono vari piani di scrittura, dimensioni parallele in argomenti apparentemente non correlati: Crittografia, Arte Contemporanea, programmazione visuale, In elaborazione una nuova edizione basata sull'evoluzione di Chaf GPT.
2024
Il presente lavoro, partendo dalla nozione di «cripto-attività» come «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto» adottata dal Regolamento MiCA, intende indagare a fondo sul significato di tale espressione dando un contributo per il corretto inquadramento dei «token» da una prospettiva meramente civilistica e, quindi, considerandoli come un particolare formato che assume l'informazione in ambiente digitale tale che, a seconda del contenuto di tale informazione, i token siano considerati come titolo al portatore ex art. 1992 c.c. ss. (es.: token collegati ad attività e token di moneta elettronica), come mero supporto virtuale per la riproduzione di un contenuto più o meno creativo (es.: NFT di opere dell'ingegno) o, infine, come generico bene ex art. 810 c.c. (es.: criptovalute e land di metaverso o di altri beni virtuali). * Il Tavolo di lavoro "Token & Crypto-Asset", oltre ai relatori del presente contributo, riunisce professionisti con competenze diverse che, dalle loro diverse prospettive, contribuiscono alla libera discussione per lo studio, definizione, disciplina e pratica applicazione di token e crypto-asset.
G. Rinaldi, in Contratto e Impresa, n. 1 (2019), 2019
Le criptovalute costituiscono il primo, fondamentale e paradigmatico esempio di applicazione della blockchain: un’innovativa soluzione tecnologica, concepita congiuntamente a bitcoin, che trova origine nella commistione di principi e schemi di ragionamento afferenti la crittografia, le reti distribuite Peer-to-Peer, gli algoritmi di consenso, la teoria dei giochi e la politica monetaria. Nel corso degli ultimi anni, il fenomeno criptomonetario è gradualmente uscito dalla ristretta cerchia di early adopters cui era originariamente confinato, suscitando un interesse sempre crescente da parte dei legislatori, delle autorità di regolamentazione e vigilanza, nonché della giurisprudenza e della dottrina. A fronte di un’iniziale situazione di profonda incertezza, alcuni recenti interventi normativi (si pensi, in ambito nazionale ed europeo, al d.lgs. 90/2017 ed alla dir. 2018/843/UE) permettono di gettare nuova luce sull’inquadramento giuridico di questi asset digitali.
2020
Le criptovalute, sempre piu numerose nel mercato mondiale, non sono espressione di una moneta legale, ma semplici mezzi di scambio, a determinate condizioni. L’incertezza qualificatoria, l‘alta volatilita, il suo frequente utilizzo per frodi e traffici illeciti impongono particolari livelli di prudenza nella loro gestione nelle imprese e negli scambi. La mancanza di standard tecnici condivisi, la divergenza di punti di vista di autorita tecniche, monetarie, legali e sociopolitiche, rendono queste attivita digitali immateriali e non ricollegabili a beni e servizi dell’economia reale impone, in presenza di loro utilizzo legittimo, particolari livelli di prudenza degli operatori, di rappresentazione, classificazione, di valutazione e di controllo quando le criptovalute sono oggetto di gestione imprenditoriale. Cryptocurrencies, increasingly numerous in the world market, are not the expression of a legal currency, but simple means of exchange, under certain conditions. The qualifying u...
Public Relations , 2024
Analisis Fundación Carolina, 2024
Journal of Chinese Film Studies, 2023
Historiographies of Science
2011
esterjipaa, 2024
Acta Medica Mediterranea, 2014
Medicina oral, patología oral y cirugía bucal, 2008
16th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2011), 2011
2007
Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini