La pronuncia commentata dalla presente nota fornisce l’occasione per affrontare un tema non ancora compiutamente sistematizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: la qualificazione giuridica della clausola attraverso cui, in caso di... more
La pronuncia commentata dalla presente nota fornisce l’occasione per affrontare un tema non ancora compiutamente sistematizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: la qualificazione giuridica della clausola attraverso cui, in caso di risoluzione addebitabile, si consente al promittente venditore di trattenere la rate versate dal promissario acquirente, mentre, per il caso contrario, si prevede che quest’ultimo possa ottenere (non il duplum ma) la semplice restituzione di quanto prestato. Il commento sostiene che tale patto debba essere qualificato alla stregua di una clausola penale e conclude argomentando in favore dell’estensibilità analogica dell’art. 1526, secondo comma, cod. civ., tradizionalmente ritenuto applicabile alla sola vendita con riserva di proprietà e al leasing traslativo, anche al preliminare a effetti anticipati.
Questo lavoro nasce dalla necessità di rispondere al seguente quesito: Considerata la consueta applicazione nei contratti pubblici dell’istituto della “penale” a carico dell’imprenditore precisare la natura – sanzionatoria, reintegratoria... more
Questo lavoro nasce dalla necessità di rispondere al seguente quesito: Considerata la consueta applicazione nei contratti pubblici dell’istituto della “penale” a carico dell’imprenditore precisare la natura – sanzionatoria, reintegratoria e/o risarcitoria – della penale stessa a tal proposito distinguendo tra contratti di appalto e convenzioni accessive alla concessione di servizio pubblico, traendo altresì dalle precedenti precisazioni e distinzioni le relative conseguenze in termini di competenza giurisdizionale.
SOMMARIO:1. Premessa. 2. La tipologia dell'obbligazione alternativa e i suoi elementi caratte-rizzanti.-3. Le "deviazioni" dall'obbligazione alternativa: la "falsa alternativa".-4. La sorte dell'obbligazione subordinata in ipotesi di... more
SOMMARIO:1. Premessa. 2. La tipologia dell'obbligazione alternativa e i suoi elementi caratte-rizzanti.-3. Le "deviazioni" dall'obbligazione alternativa: la "falsa alternativa".-4. La sorte dell'obbligazione subordinata in ipotesi di nullità dell'obbligazione principale.-5. L'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione principale.-6. I riverberi della "falsa alternativa" sul profi-lo rimediale e il divieto di patto commissorio.-7. Obbligazione "con falsa alternativa" e clausola penale.-8. Obbligazione "con falsa alternativa" quale sanzione convenzionale atipica.-9. San-zioni civili atipiche, autonomia privata e valori costituzionali. ABSTRACT. Muovendo dall'analisi delle obbligazioni alternative, il presente saggio, dopo aver ana-lizzato la categoria delle obbligazioni "con falsa alternativa" e le problematiche presentate dalle sue applicazioni giurisprudenziali, si concentra sui rapporti tra tale categoria e la clausola pena-le, per poi indagare la possibilità di configurare nell'ordinamento sanzioni convenzionali atipiche dell'inadempimento. Moving from the analysis of alternative obligations, this essay, after analysing the category of obligations "with false alternative" and the problems presented by its jurisprudential applications, focuses on the relationship between this category and the penal clause and then investigates the possibility of setting up atypical conventional sanctions for non-compliance in our legal system.
La Cassazione si pronuncia sulla nullità della penale mediante la quale un istituto di vigilanza ha limitato la propria responsabilità, per il caso di furto presso il vigilato, a una somma corrispondente a una mensilità del servizio. Il... more
La Cassazione si pronuncia sulla nullità della penale mediante la quale un istituto di vigilanza ha limitato
la propria responsabilità, per il caso di furto presso il vigilato, a una somma corrispondente a una
mensilità del servizio. Il provvedimento ravvisa una violazione del divieto posto dall’art. 1229 c.c.,
poiché la clausola controversa avrebbe fissato il quantum risarcibile, per l’eventualità di un inadempimento
da parte del vigilante, a un ammontare irrisorio (circa quarantotto euro), se paragonato al danno
effettivamente prodottosi in seguito all’effrazione. Il contributo illustra alcuni profili non del tutto
condivisibili dell’attuale orientamento in tema di responsabilità del vigilante e ripercorre brevemente
il rapporto tra clausole di esclusione della responsabilità e delimitazione dell’oggetto del contratto.