laura ronchetti
Università del Molise, Dipartimento Giuridico, Faculty Member
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- Professoressa Associata 12 C1 IUS 08 DIPARTIMENTO GIURIDICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE DAL 1 febbraio 202... moreProfessoressa Associata 12 C1 IUS 08 DIPARTIMENTO GIURIDICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE DAL 1 febbraio 2021
RICERCATORE TD TIPO B) – 12 C1 IUS 08 DIPARTIMENTO GIURIDICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE DAL 1 FEBBRAIO 2018
RICERCATORE III LIVELLO - DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE (ISSIRFA) – CNR- ROMA - DAL 7 NOVEMBRE 2001 – 31 GENNAIO 2018
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, PRIMA FASCIA, SETTORE 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08 - 2018
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, SECONDA FASCIA, SETTORE 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08 - TORNATA 2012
IDONEITÀ profilo professionale PRIMO RICERCATORE CNR– Area Scientifica SCIENZE GIURIDICHE, PROVV. DIRIG. 0012079 – 8 febbraio 2011
DOTTORATO DI RICERCA in Diritto pubblico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
tesi Accordi interistituzionali e forma di governo nell'ordinamento comunitario
periodo di attività: dal 1° ottobre 1998 al 18 febbraio 2002
Attestato Direttore amministrativo 7 marzo 2002 prot. n. 177
LAUREA IN GIURISPRUDENZA cum laude
Università di Roma, La Sapienza
tesi in Diritto costituzionale L’efficacia diretta delle direttive non trasposte
discussa il 15 ottobre 1996
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI RICERCA ALL’ESTERO
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI (Oxford, USA) - Sarah Isom Center for Women and Gender Studies Visiting Scholar (Agosto 2016) Prot. 0026398 del 19.04.2016 Amministrazione Centrale CNR
INDIANA UNIVERSITY School of Law – Bloomington, Ind. (USA) - Center for Constitutional Democracy - Visiting Scholar (marzo-aprile 2009) Paper presentation on The Political Arena and Women’s Bodies in Italy, April 12th 2009 - Prot. 0004467 del 19/01/2009
COLUMBIA UNIVERSITY Law School - New York (USA) The Centre for the Study of Law and Culture - Visiting Scholar - dal 23 febbraio al 13 marzo 2005 - 23 febbraio 2005, prot. 000050783
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT – Berlin (Germania) Juristische Fakultät –- Institut für Völker un Europarecht Studienaufenthalts - settembre all’ 8 dicembre 2005
Lettera del Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Tomushat, 19 luglio 2005, prot. n.d.
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Ricerche per tesi di laurea finanziate con BORSA DI STUDIO Università di Roma, LA SAPIENZA, Facoltà di Giurisprudenza dal 10 luglio 1996 al 30 luglio 1996
Attestation Doyen de la Faculté de Droit, 10 luglio 1996
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS – Paris II, Francia
BORSA ERASMUS - esami sostenuti: Droit du travail général, Organisations européennes, Libertés publiques, Droit institutionnel et principes fondamentaux du système communautaire, Politiques communes européennes dal 1 ottobre 1994 al 30 giugno 1995
Attestato Direttore Programma Erasmus della Università di Roma, LA SAPIENZA, Facoltà di Giurisprudenza, 7 marzo 1996
Ricerche in corso
RICERCA DI ATENEO, UNIVERSITÀ DI ROMA, LA SAPIENZA 2017
Le più recenti tendenze in tema di rapporti Governo Parlamento nelle forme di governo parlamentari – (n. protocollo RM11715C8189450)
ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET ACTIVITIES TEACHING AND RESEARCH: MODULES, CHAIRS AND CENTRES OF EXCELLENCE - UNIVERSITÀ SAPIENZA ROMA
Project "Comprehending European Citizenship and Immigration Law" 2017
Call for proposals 2017 – EAC/A03/2016 - Reference 587109-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-MODULE
RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Profili giuridico-istituzionali nelle migrazioni e dimensione regionale 2017-2020edit
ITA Il contributo offre una rilettura del pensiero di Gianni Ferrara sul significato costituzionale del diritto a lavorare dignitosamente. Sulla scia dell’insegnamento di Ferrara, si propone una valorizzazione del secondo comma dell’art.... more
ITA
Il contributo offre una rilettura del pensiero di Gianni Ferrara sul significato costituzionale del diritto a lavorare dignitosamente. Sulla scia dell’insegnamento di Ferrara, si propone una valorizzazione del secondo comma dell’art. 4 Cost. per ripensare il rapporto tra riproduzione sociale e produzione.
ENG
The paper offers a re-reading of Gianni Ferrara's thought on the constitutional significance of the right to work with dignity. In the wake of Ferrara's teaching, a valorization of the second paragraph of Article 4 Const. is proposed to rethink the relationship between social reproduction and production.
Il contributo offre una rilettura del pensiero di Gianni Ferrara sul significato costituzionale del diritto a lavorare dignitosamente. Sulla scia dell’insegnamento di Ferrara, si propone una valorizzazione del secondo comma dell’art. 4 Cost. per ripensare il rapporto tra riproduzione sociale e produzione.
ENG
The paper offers a re-reading of Gianni Ferrara's thought on the constitutional significance of the right to work with dignity. In the wake of Ferrara's teaching, a valorization of the second paragraph of Article 4 Const. is proposed to rethink the relationship between social reproduction and production.
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... e decisioni politiche nell'interpretazione del diritto alla vita (riflessioni a margine dell'ordinanza ... all'esame preimpianto sull'embrione, ha stabilito che «il diritto a procreare, e lo ... diritto alla salute... more
... e decisioni politiche nell'interpretazione del diritto alla vita (riflessioni a margine dell'ordinanza ... all'esame preimpianto sull'embrione, ha stabilito che «il diritto a procreare, e lo ... diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabil-mente lesi da una interpretazione delle ...
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Ita Il contributo propone una serrata critica della sentenza Dobbs che, con un uso rozzo della storia, decostituzionalizza l’autonomia procreativa delle donne contribuendo all’imporsi del populismo. En The contribution proposes a severe... more
Ita
Il contributo propone una serrata critica della sentenza Dobbs che, con un uso
rozzo della storia, decostituzionalizza l’autonomia procreativa delle donne
contribuendo all’imporsi del populismo.
En
The contribution proposes a severe critique of the Dobbs ruling that, with a
crude use of history, deconstitutionalises women’s procreative autonomy and
contributes to the rise of populism.
Il contributo propone una serrata critica della sentenza Dobbs che, con un uso
rozzo della storia, decostituzionalizza l’autonomia procreativa delle donne
contribuendo all’imporsi del populismo.
En
The contribution proposes a severe critique of the Dobbs ruling that, with a
crude use of history, deconstitutionalises women’s procreative autonomy and
contributes to the rise of populism.
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Il contributo si propone di offrire un'analisi della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione e delle sue possibili conseguenze sul principio autonomistico (art. 5 Cost.). Le modificazioni approvate vanno nella... more
Il contributo si propone di offrire un'analisi della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione e delle sue possibili conseguenze sul principio autonomistico (art. 5 Cost.). Le modificazioni approvate vanno nella direzione di un ridimensionamento della politicità delle autonomie territoriali e della Camera che le dovrebbe rappresentare a favore di una loro riscrittura in senso funzionalista. In caso di loro conferma per via referendaria le Regioni e con esse la Camera che le rappresenta costituiranno un contrappeso decisamente meno significativo al potere statale e, in particolare, al potere del Governo. La connotazione garantista del principio autonomistico - quale elemento strutturale della dimensione democratico-costituzionale della Repubblica - verrebbe fortemente ridimensionata, modificando il modo d'essere della Repubblica.
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Riflessioni sulla ambigua natura del principio antidiscriminazione europeo
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Il volume propone una risignificazione del concetto di autonomia a partire dal rifiuto della sua accezione in termini di indipendenza in considerazione dell'inevitabile interdipendenza tra le differenti posizioni autonome. Tale... more
Il volume propone una risignificazione del concetto di autonomia a partire dal rifiuto della sua accezione in termini di indipendenza in considerazione dell'inevitabile interdipendenza tra le differenti posizioni autonome. Tale ripensamento di una categoria così classica eppure tanto ambigua consente di cogliere i tratti salienti comuni ad ogni tipo di posizione autonoma, da quella dell'autodeterminazione personale a quella dei soggetti collettivi privati e pubblici fino alle autonomie territoriali e alle 'nuove' forme di autonomia. Il potere di 'darsi' e 'farsi' ordinamento nella consapevolezza dell'interdipendenza che accomuna tutti i tipi d autonomia consente una 'rilettura' dell'art. 5 Cost.
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1. La dimensione politica delle autonomie territoriali. – 2. L’autonomia politica presidiata delle Regioni. – 3. Evoluzione parallela dei concetti di autonomia e sovranità verso la democrazia costituzionale. – 4. Connotazione democratica... more
1. La dimensione politica delle autonomie territoriali. – 2. L’autonomia politica presidiata delle Regioni. – 3. Evoluzione parallela dei concetti di autonomia e sovranità verso la democrazia costituzionale. – 4. Connotazione democratica della Repubblica tra sovranità e autonomia. – 5. Oltre l’interdipendenza: le politiche di condizionalità come culmine della delocalizzazione. – 6. Per un nuovo ente territoriale autonomo: uno Stato impegnato a perseguire i propri obiettivi costituzionali, cominciando dalla ridefinizione del territorio. – 6.1. Segue: la residenza sul territorio e i diritti sociali. – 6.2. Segue: la residenza sul territorio e i diritti politici. – 6.3. Segue: il territorio come dimensione della coesione e come luogo di prossimità.
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Il dibattito pubblico dedicato all'"autonomia", in riferimento alle «ulteriori forme e condizioni particolari» di autonomia consentite dal terzo comma dell'art. 116 della Costituzione, mostra il grave... more
Il dibattito pubblico dedicato all'"autonomia", in riferimento alle «ulteriori forme e condizioni particolari» di autonomia consentite dal terzo comma dell'art. 116 della Costituzione, mostra il grave travisamento dell'idea costi-tuzionale di autonomia, confusa e sovrapposta all'indipendenza, alla sepa-ratezza, all'autosufficienza dal resto della Nazione, invece di essere corretta-mente intesa come autogoverno nella consapevolezza dell'interdipendenza tra gli enti della Repubblica nel suo complesso. 1. Alcuni assiomi del regionalismo italiano da ribadire L'insostenibile mutevolezza che sin dalla sua costituzionalizzazione subi-sce il principio autonomistico impone di non smettere di richiamare al-cuni capisaldi del regionalismo italiano, cominciando da quanto previsto dai principi fondamentali della Costituzione nella loro interconnessione 1. Apparentemente superfluo è ricordare che il regionalismo rappresenta di per sé riconoscimento di differenze di fatto 2 e promozione della dif-* Relazione introduttiva all'Incontro del Gruppo San Martino Autonomie territoriali e garan-zia dei diritti sociali: la differenziazione e i suoi limiti, Università degli Studi di Perugia, 8 no-vembre 2019. (1) Si rinvia a G.C. de marTin, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autono-mie territoriali, Relazione conclusiva al Convegno Associazione italiana costituzionalisti su La geografia del potere: un problema di diritto costituzionale, Firenze, 16-17 novembre 2018, in Ri-vista AIC, 3, 2019. (2) Cfr. r. Bin, La crisi delle Regioni. Che fare?, in Le Regioni, 2012, p. 735, che pone la questione: «o sono state le istituzioni regionali a produrre le differenze riscontrabili ad occhio nudo, oppure queste preesistono: ma allora l'autonomia deve essere la conseguenza della diversità».
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Il V congresso della Societŕ italiana delle storiche (Sis) ha avuto come tema le "Nuove frontiere per la storia di genere". In apertura, Pauline Schmitt Pantel e Françoise Thébaud hanno ripercorso i vent'anni di pratica... more
Il V congresso della Societŕ italiana delle storiche (Sis) ha avuto come tema le "Nuove frontiere per la storia di genere". In apertura, Pauline Schmitt Pantel e Françoise Thébaud hanno ripercorso i vent'anni di pratica della storiografia di genere, individuandone assi portanti, elementi problematici e possibili linee di sviluppo. Un secondo momento di confronto collettivo ha riguardato il passaggio del testimone (e i mutamenti di prospettiva che esso implica), da una prima generazione di studiose impegnate ad aprire la strada alla prospettiva di ricerca femminile e direttamente coinvolte nell'impegno femminista degli anni settanta a una giovane generazione meno politicamente impegnata. Marta Petrusewicz, infine, ha analizzato i dibattiti ottocenteschi sul conflitto tra Terra e Capitale, sottolineandone il radicamento negli stereotipi di genere. Le numerose sessioni tematiche hanno posto in rilievo, spesso in ottica di confronto con altre realtŕ nazionali, alcuni s...
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Il contributo intende collocare le «esigenze dell’autonomia» ex art. 5 Cost. nell’alveo di una lettura di contenuto costituzionale dell’unità e dell’invisibilità della Repubblica. L’interpretazione proposta legge nel principio supremo... more
Il contributo intende collocare le «esigenze dell’autonomia» ex art. 5 Cost. nell’alveo di una lettura di contenuto costituzionale dell’unità e dell’invisibilità della Repubblica. L’interpretazione proposta legge nel principio supremo dell’indivisibilità della Repubblica un limite inviolabile, non solo dalla formale secessione territoriale, ma anche dalla sostanziale secessione di frammenti del popolo. In quest’ottica il contributo guarda all’attuazione in corso dell’art. 116, comma 3, Cost. The paper aims to place the «requirements of autonomy» ex art. 5 Cost. in the context of a reading of the constitutional content of the unity and the invisibility of the Republic. The interpretation proposed reads in the supreme principle of the indivisibility of the Republic an inviolable limit, not only by the formal territorial secession, but also by the substantial secession of fragments of the people. From this perspective, the contribution looks at the ongoing implementation of art. 116, paragraph 3, Cost.
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Michele della Morte, Università del Molise Luigi Ferrajoli, professore emerito di Diritto costituzionale Claudio De Fiores, Seconda Università di Napoli Roberto Finelli, Università Roma Tre Gaetano Azzariti, Sapienza Università di Roma... more
Michele della Morte, Università del Molise Luigi Ferrajoli, professore emerito di Diritto costituzionale Claudio De Fiores, Seconda Università di Napoli Roberto Finelli, Università Roma Tre Gaetano Azzariti, Sapienza Università di Roma Laura Ronchetti, Università del Molise Guglielmo Forges Davanzati, Università del Salento Marco Barbieri, Università Roma Tre David F.L. Gomes, professor da Faculdade de Direito da UFMG Roberto Evangelista, ricercatore ISPF Michele Prospero, Sapienza Università di Roma
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Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale La prospettiva che si intende proporre in merito alla rappresentanza democratica è quella che, nel nostro ordinamento, siano i primi dodici articoli della Costituzione a imprimere... more
Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale La prospettiva che si intende proporre in merito alla rappresentanza democratica è quella che, nel nostro ordinamento, siano i primi dodici articoli della Costituzione a imprimere i principi politici che individuano la “linea”, la “direttiva” di “sviluppo dell’ordinamento” (Crisafulli) e della rappresentanza nella dimensione costituzionale. Tali fini trovano specificazione e sviluppo sia nella Parte I dedicata ai Diritti e ai doveri dei cittadini sia nella Parte II dedicata all’Ordinamento della Repubblica: l’istituto della rappresentanza è al tempo stesso contenuto, orientato e vincolato dai limiti posti in Costituzione sotto forma di principi fondamentali dell’ordinamento, di diritti e doveri individuali e collettivi, di divisione e separazione dei poteri nonché di articolazione in enti. Political Representation as Constitutional Representation With regard to democratic representation, our argument is that the first twelve articles of the Italian Constitution lay down the political principles that identify the “direction” or “guideline” for the “development of the legal system” (Crisafulli) and the principles of representation in the constitutional framework. These objectives are specified and developed in Part I, dedicated to the Rights and Duties of Citizens, and in Part II dedicated to the Legal System of the Republic : the institute of representation is at one and the same time contained, oriented and restrained by the limits laid down in the Constitution in the form of fundamental principles of the legal order, in the form of individual and colective rights and duties, and in the form of division and separation of powers and of articulation into different bodies.
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Il V congresso della Societŕ italiana delle storiche (Sis) ha avuto come tema le "Nuove frontiere per la storia di genere". In apertura, Pauline Schmitt Pantel e Françoise Thébaud hanno ripercorso i vent'anni di pratica... more
Il V congresso della Societŕ italiana delle storiche (Sis) ha avuto come tema le "Nuove frontiere per la storia di genere". In apertura, Pauline Schmitt Pantel e Françoise Thébaud hanno ripercorso i vent'anni di pratica della storiografia di genere, individuandone assi portanti, elementi problematici e possibili linee di sviluppo. Un secondo momento di confronto collettivo ha riguardato il passaggio del testimone (e i mutamenti di prospettiva che esso implica), da una prima generazione di studiose impegnate ad aprire la strada alla prospettiva di ricerca femminile e direttamente coinvolte nell'impegno femminista degli anni settanta a una giovane generazione meno politicamente impegnata. Marta Petrusewicz, infine, ha analizzato i dibattiti ottocenteschi sul conflitto tra Terra e Capitale, sottolineandone il radicamento negli stereotipi di genere. Le numerose sessioni tematiche hanno posto in rilievo, spesso in ottica di confronto con altre realtŕ nazionali, alcuni snodi forti dei gender studies: il corpo e la sua cura; la partecipazione femminile alla sfera pubblica; la relazione tra donne e lavoro e tra donne e devianza; la rappresentazione del femminile; l'apertura all'approccio queer. Il congresso ha bene evidenziato la ricchezza e le difficoltŕ che nascono dal tentativo di far colloquiare discipline portatrici di metodologie e semantiche differenti.
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Analisi della globalizzazione come deterritorializzazione, quindi progressiva divaricazione tra territorio comunità politica e potere
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Analizzando le dinamiche tra "identità culturali", i loro membri e l'ordinamento generale è possibile cogliere l'intreccio tra genere, età e condizione di migrante per moltiplicare le condizioni di... more
Analizzando le dinamiche tra "identità culturali", i loro membri e l'ordinamento generale è possibile cogliere l'intreccio tra genere, età e condizione di migrante per moltiplicare le condizioni di subalternità e vulnerabilità delle donne, giovani e migranti. Considerando che un individuo può appartenere a molti gruppi e che ogni persona incarna una sintesi culturale unica e originale, il contributo riflette sul rapporto tra la Costituzione italiana e l'approccio intersezionale. By analyzing the dynamics between cultural identities, their members and the legal order it is possible to grasp the intertwining of gender, age and migrant status to multiply the conditions of subordination and vulnerability of young and migrant women. Considering the fact that an individual may belong to many groups and that each person embodies a unique and original cultural synthesis, this article reflects on the relationship between the Italian Constitution and the intersectionality approach. SOMMARIO: 1. Autorealizzazione e differenze.-2. Autonomia personale e formazioni sociali: le donne nelle "identità culturali".-3. Multiculturalismo o pluralismo? Una scelta che ricade sui soggetti vulnerabili.-4. L'identità culturale è invocata dal soggetto forte.-5. Soggettività e "intersezionalità" dei fattori di subordinazione.-6. Sguardo intersezionale sulle donne migranti.-7. Discriminazioni ai danni dei migranti: l'anzianità di residenza sul territorio nazionale.-8. Discriminazioni indirette ai danni dei migranti: l'anzianità di residenza sul territorio regionale.-9. Discriminazioni multiple a danno delle donne migranti. 10. Autorealizzazione e differenze.
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The contribution aims to offer an analysis of the revision of Title V of Part II of the Constitution and its possible consequences on the principle of autonomy (Art. 5 Const.). The approved amendments go in the direction of a reduction of... more
The contribution aims to offer an analysis of the revision of Title V of Part II of the Constitution and its possible consequences on the principle of autonomy (Art. 5 Const.). The approved amendments go in the direction of a reduction of the political nature of local government and of their Chamber in a functionalist direction. In case of confirmation by referendum the regions and the House that represents them will be a far less significant counterweight to state power and, in particular, the power of the Government. The principle of autonomy - as a structural element of the democratic-constitutional dimension of the Republic - would be greatly reduced, by changing the mode of being of the Republic.
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... e decisioni politiche nell'interpretazione del diritto alla vita (riflessioni a margine dell'ordinanza ... all'esame preimpianto sull'embrione, ha stabilito che «il diritto a procreare, e lo ... diritto alla salute... more
... e decisioni politiche nell'interpretazione del diritto alla vita (riflessioni a margine dell'ordinanza ... all'esame preimpianto sull'embrione, ha stabilito che «il diritto a procreare, e lo ... diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabil-mente lesi da una interpretazione delle ...
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Il volume propone una risignificazione del concetto di autonomia a partire dal rifiuto della sua accezione in termini di indipendenza in considerazione dell'inevitabile interdipendenza tra le differenti posizioni autonome. Tale... more
Il volume propone una risignificazione del concetto di autonomia a partire dal rifiuto della sua accezione in termini di indipendenza in considerazione dell'inevitabile interdipendenza tra le differenti posizioni autonome. Tale ripensamento di una categoria così classica eppure tanto ambigua consente di cogliere i tratti salienti comuni ad ogni tipo di posizione autonoma, da quella dell'autodeterminazione personale a quella dei soggetti collettivi privati e pubblici fino alle autonomie territoriali e alle 'nuove' forme di autonomia. Il potere di 'darsi' e 'farsi' ordinamento nella consapevolezza dell'interdipendenza che accomuna tutti i tipi d autonomia consente una 'rilettura' dell'art. 5 Cost.
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This contribution aims at participating in the debate on pregnancy for others, by identifying the constitutional principles that can ensure full procreational autonomy to women. in Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità... more
This contribution aims at participating in the debate on pregnancy for others, by identifying the constitutional principles that can ensure full procreational autonomy to women.
in Riproduzione e relazioni.
La surrogazione di maternità al centro della questione di genere
a cura di Mia Caielli, Barbara Pezzini, Angelo Schillaci
ISBN: 9788875901288 - ISSN: 2610-9999
in Riproduzione e relazioni.
La surrogazione di maternità al centro della questione di genere
a cura di Mia Caielli, Barbara Pezzini, Angelo Schillaci
ISBN: 9788875901288 - ISSN: 2610-9999
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Quale l'approccio della Repubblica italiana verso gli stranieri? Raccolta degli atti della giornata organizzata presso la Camera dei deputati con l'aggiunta di un mio saggio sul concetto di "cittadinanza costituzionale" intesa come... more
Quale l'approccio della Repubblica italiana verso gli stranieri?
Raccolta degli atti della giornata organizzata presso la Camera dei deputati con l'aggiunta di un mio saggio sul concetto di "cittadinanza costituzionale" intesa come titolarità di ogni diritto e dovere costituzionale in capo a chi è presente a qualunque titolo sul territorio
Raccolta degli atti della giornata organizzata presso la Camera dei deputati con l'aggiunta di un mio saggio sul concetto di "cittadinanza costituzionale" intesa come titolarità di ogni diritto e dovere costituzionale in capo a chi è presente a qualunque titolo sul territorio
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Questo Quaderno della rivista "Costituzionalismo.it" riporta gli atti del seminario svolto a Roma il 26 novembre 2021. Dedicato ad indagare i "femminismi costituzionali", ovvero la riflessione delle e dei costituzionalisti sui temi del... more
Questo Quaderno della rivista "Costituzionalismo.it" riporta gli atti del seminario svolto a Roma il 26 novembre 2021. Dedicato ad indagare i "femminismi costituzionali", ovvero la riflessione delle e dei costituzionalisti sui temi del movimento femminista. L'esito mostra la ricchezza, ma anche la divisione che coinvolge, rischiando di separare, principi fondamentali del costituzionalismo democratico moderno, come l'eguaglianza e le differenze. Una "diaspora" che va oltre le questioni di genere e che riguarda direttamente il pensiero critico. costituzionalismo.it Quaderno n. 3
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La pandemia costituzionale in un'ottica di genere di Laura Ronchetti Nessuna e nessuno di noi può esimersi dal tentare di contribuire a costruire un'analisi e un contributo di senso della pandemia in corso, provando a cogliere le... more
La pandemia costituzionale in un'ottica di genere di Laura Ronchetti Nessuna e nessuno di noi può esimersi dal tentare di contribuire a costruire un'analisi e un contributo di senso della pandemia in corso, provando a cogliere le dinamiche dell'accelerazione dei processi storici che questo, come ogni stato emergenziale, porta con sé e, al contempo, ad approfittare delle occasioni di rinnovamento che qualunque crisi offre in modo inaspettato. È stato dimostrato che la pandemia da Covid 19 abbia un impatto del tutto diverso tra i generi, dal punto di vista non solo epidemiologico, perché colpisce in Italia prevalentemente gli uomini, ma anche da quello esistenziale (politico, economico, sociale e culturale) tanto da richiedere l'adozione di politiche femministe riguardo l'accesso al cibo, acqua e igiene, salute, educazione, diseguaglianza economica e sociale, violenza contro le donne, violenza domestica, accesso alle informazioni, abuso di potere (cfr. la lettera del 24 marzo della Feminist Alliance for rights https:// docs.google.com/forms/d/ e/1FAIpQLSesDVLe6yd6CRfVll6RE_NbkNzDm9Hjrg4DZ6YHz4S68ereaA/viewform). Si tratta dell'ennesima prova che, da un lato, la realtà si presenta e impatta in modo diverso secondo i generi e che, dall'altro, le politiche pubbliche e le istituzioni che le decidono sono incredibilmente e colpevolmente sorde, insensibili e/o incapaci di comprendere, valutare le dispari conseguenze sulle persone in base al sesso e in relazione all'intreccio tra genere, razzializzazione e classe. I dispositivi approntati per affrontare questa pandemia, però, offrono profili di riflessione e prefigurazione per certi versi inediti. Innanzitutto la centralità delle forme di distanziamento sociale quale lotta alla propagazione del virus ha spostato l'asse delle nostre esistenze nella sfera della riproduzione sociale, finora messa del tutto e in modo pervasivo a servizio delle forme della produzione. Questa è un'occasione unica per tentare di invertire la rotta delle nostre convivenze, modificando in modo radicale il rapporto tra produzione e riproduzione a favore di quest'ultima. La riduzione dell'orario del lavoro nella produzione di beni e servizi si dovrebbe accompagnare al riconoscimento del lavoro di cura delle persone care e delle cose come contributo alla vita e al progresso sociale e morale del paese (come recita l'art. 4 della Costituzione) quale fonte di un diritto a un reddito, espressione della piena dignità sociale di questa attività o funzione. Soltanto un pieno riconoscimento politico, sociale, giuridico ed economico del lavoro domestico e di cura consentirà una sua più equa distribuzione tra i sessi con connessi benefici in termini di gender gap salariare (ai sensi dell'art. 37 Cost.), di superamento delle ghettizzazioni in base al genere di mestieri e professioni o livelli professionali nonché di contrasto alla cultura della violenza contro le donne che si nutre della subalternità del "femminile accudente". Ancor di più la centralità politica della riproduzione sociale è alla base della rinascita dello stato sociale, quale forma di pubblicizzazione della sfera della cura. Non dimentichiamo che tante donne costituenti furono impegnate proprio nella battaglia di far inserire in Costituzione tutti quei diritti sociali (salute, istruzione, assistenza, sulla base del principio di uguaglianza sostanziale che guarda alle condizioni "di fatto" secondo la formula costituzionale da loro valuta nell'art. 3) che avrebbero fatto uscire la famiglia-con il carico di lavoro tutto sulle spalle delle donne, per le quali ottennero la parità morale e giuridica-dalla dimensione privatistica per collocarla nello spazio politico costituzionale. Ogni donna vittima di violenza nella propria casa non è parte lesa soltanto dall'uomo a lei intimo che l'aggredisce, ma di un sistema che disconosce la dimensione politica e pubblica di questa relazione di sopraffazione e non se ne fa carico. È la dimensione politico costituzionale, infatti, l'altra faccia della pandemia che deve essere affrontata di petto. Se l'ottica di genere, ancor di più nella sua declinazione intersezionale tra i dispositivi di subordinazione, disvela i rapporti di soggezione che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, si deve guardare con lucidità a ogni spostamento della divisione dei poteri per denunciare e prevenire forme insidiose di verticalizzazione ulteriore del potere. Tra queste va annoverato il ricorso a
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La pandemia costituzionale in un'ottica di genere * Nessuna e nessuno di noi può esimersi dal tentare di contribuire a costruire un'analisi e una proposta di senso della pandemia in corso, provando a cogliere le dinamiche... more
La pandemia costituzionale in un'ottica di genere * Nessuna e nessuno di noi può esimersi dal tentare di contribuire a costruire un'analisi e una proposta di senso della pandemia in corso, provando a cogliere le dinamiche dell'accelerazione dei processi storici che questo, come ogni stato emergenziale, porta con sé e, al contempo, ad approfittare delle occasioni di rinnovamento che qualunque crisi offre in modo inaspettato. È stato dimostrato che la pandemia da Covid 19 abbia un impatto del tutto diverso tra i generi, dal punto di vista non solo epidemiologico, perché colpisce in Italia prevalentemente gli uomini, ma anche da quello esistenziale (politico, economico, sociale e culturale) tanto da richiedere l'adozione di politiche femministe riguardo ad accesso al cibo, acqua e igiene, salute, educazione, diseguaglianza economica e sociale, violenza contro le donne, violenza domestica, accesso alle informazioni, abuso di potere (cfr. la lettera del 24 marzo della Feminist Alliance for rights: http://feministallianceforrights.org/ blog/2020/03/20/action-call-for-a-feminist-covid-19-policy/? fbclid=IwAR3vqKDjHuHgGhNgg9iwOvrgApKSojR9GIrm1KIHOaP17hj3csNvVog R03E.). Si tratta dell'ennesima prova che, da un lato, la realtà si presenta e impatta in modo diverso secondo i generi e che, dall'altro, le politiche pubbliche e le istituzioni che le decidono sono incredibilmente e colpevolmente sorde, insensibili e/o incapaci di comprendere e valutare le dispari conseguenze sulle persone in base al sesso e in relazione all'intreccio tra genere, razzializzazione e classe. I dispositivi approntati per affrontare questa pandemia, però, offrono profili di riflessione e prefigurazione per certi versi inediti. Innanzitutto la centralità delle forme di distanziamento sociale quale lotta alla propagazione del virus ha spostato l'asse delle nostre esistenze nella sfera della riproduzione sociale, finora messa del tutto e in modo pervasivo a servizio delle forme della produzione. Questa è un'occasione unica per tentare di invertire la rotta delle nostre convivenze, modificando in modo radicale il rapporto tra produzione e riproduzione a favore di quest'ultima. La riduzione dell'orario del lavoro nella produzione di beni e servizi si dovrebbe accompagnare al riconoscimento del lavoro di cura delle persone care e delle cose come contributo alla vita e al progresso sociale e morale del paese (come recita l'art. 4 della Costituzione) quale fonte di un diritto a un reddito, espressione della piena dignità sociale di questa attività o funzione. Soltanto un pieno riconoscimento politico, sociale, giuridico ed economico del lavoro domestico e di cura consentirà una sua più equa distribuzione tra i sessi con connessi benefici in termini di gender gap salariale (ai sensi dell'art. 37 Cost.), di superamento delle ghettizzazioni in base
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Presentazione del volume
“Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta”
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019
di Massimo Villone
“Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta”
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019
di Massimo Villone
Research Interests:
Diritto degli ultimi o ultimo dei diritti? L'asilo e la protezione internazionale fra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale Esiste un sistema europeo di tutela dei richiedenti asilo? THIERRY VEDEL CEVIPOF (Centre de Recherches... more
Diritto degli ultimi o ultimo dei diritti? L'asilo e la protezione internazionale fra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale Esiste un sistema europeo di tutela dei richiedenti asilo? THIERRY VEDEL CEVIPOF (Centre de Recherches Politiques de Sciences Po) Attitudes towards immigration and political values in France: some lessons from the French electoral pane LAURA RONCHETTI Università degli Studi del Molise Migranti e diritti fondamentali INTERVENTI PROGRAMMATI TERESA AMBROSIO, CHIARA CANCELLARIO, VALERIO ROTONDO, ILARIA ROBERTI Il Convegno si inserisce nell'ambito del Programma Cassini FISR CUP H33B17000010001
Recensioni: Claudio De Fiores, in Lo Stato, n. 11 del 2018, pp. 602-604 https://www.mucchieditore.it/images/ExtraRiviste/Schedebibliografiche_112018.pdf Chiara Giorgi, in Diritti comparati, n. 2 del 2019, pp. 201- 210... more
Recensioni:
Claudio De Fiores, in Lo Stato, n. 11 del 2018, pp. 602-604 https://www.mucchieditore.it/images/ExtraRiviste/Schedebibliografiche_112018.pdf
Chiara Giorgi, in Diritti comparati, n. 2 del 2019, pp. 201- 210 http://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2019/07/8-Giorgi_BLIND.pdf
Chiara Giorgi, https://ilmanifesto.it/antigone-il-mito-fondativo-dellautonomia-personale/, 17 aprile 2019
Presentazioni:
La Sapienza, Giurisprudenza, Corso di Dottorato, G. Azzariti, G. Ferrara, A. D'Atena, A. Romano, 15 marzo 2019
Fondazione Basso, Roma, CRS, M.L. Boccia, C. Giorgi, C. De Fiores, 18 marzo 2019
Claudio De Fiores, in Lo Stato, n. 11 del 2018, pp. 602-604 https://www.mucchieditore.it/images/ExtraRiviste/Schedebibliografiche_112018.pdf
Chiara Giorgi, in Diritti comparati, n. 2 del 2019, pp. 201- 210 http://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2019/07/8-Giorgi_BLIND.pdf
Chiara Giorgi, https://ilmanifesto.it/antigone-il-mito-fondativo-dellautonomia-personale/, 17 aprile 2019
Presentazioni:
La Sapienza, Giurisprudenza, Corso di Dottorato, G. Azzariti, G. Ferrara, A. D'Atena, A. Romano, 15 marzo 2019
Fondazione Basso, Roma, CRS, M.L. Boccia, C. Giorgi, C. De Fiores, 18 marzo 2019