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In seguito alla definitiva sconfitta di Licinio, occorsa nel 324, Costantino si trovò ad amministrare un impero assai vasto e riunificato sotto il potere di un unico sovrano. Stante l’assenza di una normativa del primo imperatore... more
In seguito alla definitiva sconfitta di Licinio, occorsa nel 324, Costantino si trovò ad amministrare un impero assai vasto e riunificato sotto il potere di un unico sovrano. Stante l’assenza di una normativa del primo imperatore cristiano che prevedesse una complessiva e omogenea disciplina delle strutture giurisdizionali, risulta estremamente difficile capire come i vari funzionari coinvolti si trovarono ad amministrare la giustizia in età costantiniana. Nondimeno, come le fonti sembrano suggerire, la configurazione finale risultante dalla riforma della prefettura del pretorio (325-331) e dalle disposizioni dell’editto del 330-331, in parte modificative dell’apparato concepito alla fine del III secolo da Diocleziano, potrebbe essere considerata, soprattutto con riguardo alla competenza concorrente e alla cognitio vice sacra, in qualche misura come il frutto di un’opera già sperimentata da Costantino a partire dal 313 nella pars occidentale. Infatti, i primi interventi dell’imperatore relativi alla giurisdizione si concentrarono in particolar modo nella penisola italica, la quale, nonostante il suo statuto per certi versi tradizionalmente eccezionale, rappresenta da questo punto di vista un vero e proprio laboratorio di modelli giurisdizionali che poi saranno compiutamente realizzati e applicati dopo la riunificazione anche nella pars Orientis.
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Seminar " Methoden der Romanistik: Woher, wohin? " 70 Jahre nach Erscheinen von Paul Koschakers " Europa und das römische Recht " Vor 70 Jahren hat Paul Koschaker (1879-1951) sein berühmtes Buch " Europa und das römische Recht "... more
Seminar " Methoden der Romanistik: Woher, wohin? " 70 Jahre nach Erscheinen von Paul Koschakers " Europa und das römische Recht " Vor 70 Jahren hat Paul Koschaker (1879-1951) sein berühmtes Buch " Europa und das römische Recht " veröffentlicht, um damit die von ihm 1938 diagnostizierte Krise der romanistischen Rechtswissenschaft zu überwinden. Sein Buch sorgte dafür, dass der Zusammenhang zwischen geltendem und römischem Recht wieder stärker auf die Tagesordnung kam (Aktualisierung). Er stellte auch prominent die Frage, ob Europa ohne römisches Recht überhaupt denkbar sei. In diesem Zusammenhang stellten sich auch neue methodische Fragen, so dass Koschaker mit seinem Buch das Interesse an der Methode erneut geweckt und sie zur Kernfrage der romanistischen Lehre erhoben hat. Die Methode stellt das Wie dar und verweist auf die Art und Weise, in der das römische Recht der gegebenen Zeiten angemessen betrieben werden sollte. Das Wie steht zugleich für das Wozu und Warum, worauf jede Epoche der Rechtsgeschichte eine zweckbezogen eingefärbte Antwort gegeben hat. Seit der Einführung des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1900 und insbesondere seit der Programmschrift Koschakers gewinnen alle diese Fragen erheblich an Bedeutung. Was ist das römische Recht für uns heute und wie sollte man es behandeln? Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise oder sollten die Methoden eklektisch betrieben werden, wie einst der polnische Romanist Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945) meinte? Beiden Gelehrten waren sich über eines im Klaren: die Notwendigkeit, eine Brücke zwischen dem römischen und dem geltenden Recht zu schlagen. Auf alle diese Fragen werden im Rahmen des Seminars Antworten gesucht.
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Siena, lunedì 26 novembre 2018, Seminario di Diritto Romano nell'ambito dei corsi di 'Storia del diritto romano. Profili istituzionali' (Dgiur) e di 'Fondamenti del diritto europeo' (Dispi), ore 16 -18, Dott. Filippo Bonin, Università di... more
Siena, lunedì 26 novembre 2018, Seminario di Diritto Romano nell'ambito dei corsi di 'Storia del diritto romano. Profili istituzionali' (Dgiur) e di 'Fondamenti del diritto europeo' (Dispi), ore 16 -18, Dott. Filippo Bonin, Università di Colonia, LA ROMANISTICA TEDESCA PRIMA E DOPO IL 1896. STUDIO E CRISI DEL DIRITTO ROMANO IN GERMANIA, Dipartimento di Giurisprudenza Via Mattioli 10, Siena
Der Vortrag behandelt ein besonderes Auslegungsproblem, das die Altersgrenze betrifft, ausgehend von derjenigen betreffend der Verpflichtung zu heiraten nach der lex Iulia und derjenigen zu zeugen nach der lex Papia. Einige... more
Der Vortrag behandelt ein besonderes Auslegungsproblem, das die Altersgrenze betrifft, ausgehend von derjenigen betreffend der Verpflichtung zu heiraten nach der lex Iulia und derjenigen zu zeugen nach der lex Papia. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Mindestalter in den Gesetzen ursprünglich unterschiedlich festgelegt gewesen sei. Insbesondere wird vertreten, dass die lex Papia ein niedrigeres Mindestalter im Vergleich zur lex Iulia festgesetzt habe. Es scheint aber aus verschiedenen Gründen zweckmäßig, die Glaubwürdigkeit des nicht eindeutigen und wahrscheinlich tendenziösen Zeugens Tertullian (Tert., Apol. 4,8) wieder anzupassen und die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass das von der lex Iulia und der lex Papia vorgesehene Mindestalter, ausgehend von dem für die Ehe und die Zeugungspflichten, nicht unterschiedlich, sondern auch ursprünglich gleich war.
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Siena, lunedì 30 ottobre 2017, Seminario di Diritto Romano nell'ambito dei corsi di 'Storia del diritto romano. Profili istituzionali' (Dgiur) e di 'Fondamenti del diritto europeo' (Dispi), ore 16 -18, Dott. Filippo Bonin, Università di... more
Siena, lunedì 30 ottobre 2017, Seminario di Diritto Romano nell'ambito dei corsi di 'Storia del diritto romano. Profili istituzionali' (Dgiur) e di 'Fondamenti del diritto europeo' (Dispi), ore 16 -18, Dott. Filippo Bonin, Università di Colonia, LA RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN GERMANIA: DALLA NASCITA DELLA SCUOLA STORICA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL BGB, Dipartimento di Giurisprudenza Via Mattioli 10, Siena
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Der erste Teil des Vortrags behandelt die diachronische Entwicklung des Regelungskomplex " lex Iulia et Papia ". Paul Jörs und später Tullio Spagnuolo Vigorita haben dies bereits erfolgreich unternommen und beträchtliche wie überzeugende... more
Der erste Teil des Vortrags behandelt die diachronische Entwicklung des Regelungskomplex " lex Iulia et Papia ". Paul Jörs und später Tullio Spagnuolo Vigorita haben dies bereits erfolgreich unternommen und beträchtliche wie überzeugende Ergebnisse erreicht. Ihre Ergebnisse können heute allerdings im Licht einer neuen Quelle neu beleuchtet werden. Das Stadtrecht von Troesmis wurde 2003 wiederentdeckt und erst 2013 von Werner Eck veröffentlicht. Diese Tafel spricht über einen vorher unbekannten Kommentar ex quo lex P(apia) P(opaea) lata est aus dem Jahr 5 n. Chr. Die Auslegung dieser neu entdeckten Quelle ergänzt unsere Kenntnisse um eine neue Stufe und sie im Rahmen der von Jörs und Spagnuolo Vigorita vorgeschlagenen mehrstufigen Rekonstruktion erfolgt. Dieser langsame Prozess der Reform die Wirkung einer großen Schwierigkeit der römischen Gesellschaft zeigt, die ratio dieser Reform anzunehmen. Daher ist es auch notwendig die Teleologie des Ehegesetzes des Augustus zu untersuchen, die sich auf eine bestimmte Überlieferung bezog. Viele Wissenschaftler meinen, Augustus hatte demographische und Motive. Das ist sicherlich richtig. Man weiß, dass die römische Bevölkerung und das Niveau der Staatkasse nach den bürgerlichen Kriegen zusehends gesunken waren. Allerdings sind daneben auch andere Motive zu erwägen. Wenn wir die Reform insgesamt und Augustus' Denkweise betrachten, lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten, daß die Naturphilosophie seine Gesetzgebung inspirierte. In den letzten Jahren haben einige Wissenschaftler kursorisch darauf hingewiesen. Eine vertiefte Untersuchung dazu steht aber noch aus. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden für die Bewertung der Gesetzesvorstellung der klassischen und hochklassischen Juristen eine hohe Relevanz haben.
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L'intervento ha per oggetto il tema del rapporto tra le difficili relazioni di Costantino con i Persiani e l’invasione dei barbari sul Danubio del 328 d.C., da un lato, e la organica riforma costantiniana della carica del prefetto del... more
L'intervento ha per oggetto il tema del rapporto tra le difficili relazioni di Costantino con i Persiani e l’invasione dei barbari sul Danubio del 328 d.C., da un lato, e la organica riforma costantiniana della carica del prefetto del pretorio, dall’altro.
Si tratta di un tema oscuro, sul quale, eccezion fatta per gli studi storici di Pierfrancesco Porena e Timothy Barnes, non mi risulta che a oggi siano state scritte pagine specifiche.
Quanto ai rapporti tra l’imperatore e i Persiani, fondamentale si è rivelata l’analisi di alcune tarde testimonianze dell’XI e XII secolo (Michele il Siro e Giorgio Cedreno), che forniscono rilevanti indizi sulle ragioni dell’istituzione da parte di Costantino di un quinto prefetto del pretorio per l’Oriente intorno al 326 d.C.
Il ristretto lasso temporale intercorrente tra l’invasione dei Taifali del 328 d.C. lungo il limes danubiano e la riforma in parola, ma soprattutto l’esame di alcune ulteriori fonti storiografiche bizantine conducono, poi, con le dovute cautele a ritenere che un legame tra i due avvenimenti sia realmente sussistito.
Proprio al fine di chiarire la questione, diviene opportuno comprendere in che termini la privazione di ogni funzione militare del prefetto del pretorio, nonché la contestuale creazione di nuovi organi che tali compiti furono dal quel momento in poi chiamati a svolgere, siano state determinate da esigenze del tutto contingenti, quali i problemi che i barbari stavano creando sul confine danubiano e su quello orientale.
Fondamentale ai fini dell’indagine sembra l’esplorazione dell’assai poco battuto campo delle fonti non strettamente normative, che in ordine all’argomento in questione sono le uniche in grado di offrirci qualche preziosa indicazione; esse, già a prima vista, pare che consentano di formulare un’ipotesi: la riforma del prefetto del pretorio, seppur originata da esigenze temporanee, rese l’organo, anche in conseguenza della sottrazione delle funzioni militari, la più alta carica civile dotata di giurisdizione oltre che di rilevanti competenze in ambito fiscale.
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L’intervento ha per oggetto un problema interpretativo, sorto nell’ambito della mia ricerca sull’organizzazione della giustizia civile in età costantiniana. Si tratta di capire, essenzialmente mediante l’esegesi delle costituzioni... more
L’intervento ha per oggetto un problema interpretativo, sorto nell’ambito della mia ricerca sull’organizzazione della giustizia civile in età costantiniana.
Si tratta di capire, essenzialmente mediante l’esegesi delle costituzioni costantiniane raccolte in C.Th. 1.16.7 e in C.Th. 11.30.16, se, per i giudizi di secondo grado, il prefetto del pretorio, le cui sentenze erano sempre definitive, potesse escludere il vicario in base al criterio della maggiore vicinanza al foro di residenza del convenuto, come vorrebbe un noto indirizzo dottrinale, o se invece, come a me sembra più verosimile, il ricorso in appello potesse essere proposto in alternativa al vicario del prefetto del pretorio: mentre in un successivo grado di giudizio si sarebbe potuto adire il tribunale imperiale.
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By means of a lexical investigation, this contribution intends to study the hypothesis that the position of the person who is unworthy to inherit was taken into consideration and analyzed by the Roman jurisprudence of the last century... more
By means of a lexical investigation, this contribution intends to study the hypothesis that the position of the person who is unworthy to inherit was taken into consideration and analyzed by the Roman jurisprudence of the last century B.C., and, in particular, by the jurists belonging to the so-called ‘School’ of Servius. In this regard, a fragment of Paul’s Ad Plautium, collected in D. 37.12.3 pr., that deals with the institution of turpes personae as heirs in a will, results to be essential to this investigation. In this source a jurist is quoted who can be identified as Pacuvius Antistius Labeo. As one can argue from the analysis of this source and some other textes, some ‘archetypical cases of indignitas’ might be already existing in the Republican age and were regulated by the ius praetorium. These cases were, therefore, taken into consideration by the jurists and eventually definitively recognized as part of the ius civile in the imperial age.
Il contributo intende fornire un quadro del pensiero di Franz Wieacker con riguardo alle caratteristiche della giurisprudenza romana, alla sua ‘classicità’ e al suo valore nella tradizione giuridica europea. Autenticamente storicista, il... more
Il contributo intende fornire un quadro del pensiero di Franz Wieacker con riguardo alle caratteristiche della giurisprudenza romana, alla sua ‘classicità’ e al suo valore nella tradizione giuridica europea. Autenticamente storicista, il metodo di studio del diritto romano dello studioso tedesco è completamente estraneo ad attualizzazioni e dogmatizzazioni. Particolarmente interessante è la teoria secondo la quale nel diritto giurisprudenziale romano sarebbero rinvenibili non uno, ma due diritti classici, uno preletterario e l’altro letterario. Quanto al valore dello studio del diritto romano nel presente, il metodo di Franz Wieacker si rivela estremamente prezioso in quanto rappresenta una straordinaria opportunità di confronto diacronico tra noi stessi e una realtà ‘altra’, dalla quale possiamo trarre molti insegnamenti.
Nel contributo si intende ricostruire la concreta operatività e valutare l’impatto storico della disciplina delle seconde nozze approntata prima dalla lex Iulia e poi dalla lex Papia. In particolare è preso in considerazione il caso in... more
Nel contributo si intende ricostruire la concreta
operatività e valutare l’impatto storico della
disciplina delle seconde nozze approntata prima
dalla lex Iulia e poi dalla lex Papia. In particolare
è preso in considerazione il caso in cui il testatore
avesse apposto la condicio viduitatis a una
disposizione in favore del coniuge superstite. Il
quadro è complicato dalla vigenza iure antiquo
del tempus lugendi e, soprattutto, della cautio
Muciana, che consentiva l’immediato godimento
delle attribuzioni patrimoniali ricevute, purché il
soggetto beneficiato prestasse una garanzia per la
restituzione di quanto ricevuto qualora si fosse
verificato l’evento dedotto negativamente in
condizione. Entro termini diversi la lex Iulia e la
lex Papia, infatti, previdero l’esenzione dalle
sanzioni di carattere ereditario dalle stesse
introdotte, ossia fondamentalmente la cosiddetta
incapacitas di acquistare i lasciti, in caso di morte
del coniuge e divorzio.
This paper aims at sheding light on the lot of the so-called caduca under the regime established by the lex Iulia de maritandis ordinibus (18 BC), as well as on the changes brought in by the lex Papia Poppaea (9 AD). First, this work... more
This paper aims at sheding light on the lot of the so-called caduca under the regime established by the lex Iulia de maritandis ordinibus (18 BC), as well as on the changes brought in by the lex Papia Poppaea (9 AD). First, this work quickly investigates the different interpretations developed by Roman law scholars on this topic and then focuses its attention on the analysis of the sources. The two main sources that have been taken into consideration in the paper are Gai. 2.150 and Tit. Ulp. 28.7; the latter, in particular, has been examined according to the so-called ‘theory of derogation’ (Tit. Ulp. princ. § 3), a theory which actually represents a specific methodological approach to interpret the leges of the so-called liber singularis regularum by the Pseudo-Ulpian. As a result of this study, and after having considered the problem also from a historical-comparative perspective, it is possible to affirm that the caduca were not immediately acquired by the aerarium, under ...
In diesem Beitrag werden die in den Digesten überlieferten Fragmente der libri ad Vitellium des Paulus unter strukturellen und förmlichen Gesichtspunkten analysiert. Ein solches Vorgehen ermöglicht es, den Erhaltungszustand der Quellen... more
In diesem Beitrag werden die in den Digesten überlieferten Fragmente der libri ad Vitellium des Paulus unter strukturellen und förmlichen Gesichtspunkten analysiert. Ein solches Vorgehen ermöglicht es, den Erhaltungszustand der Quellen besser zu bewerten sowie die verschiedenen Textstufen der Fragmente nachvollziehbar zu machen. Zunächst werden die Struktur der Quellen, ihre Funktion und systematische Ordnung in den Blick genommen. Dabei ist zu beobachten, dass einige Fragmente eine kasuistische Struktur aufweisen, andere eine theoretische. Im Fall von Paul. 3 ad Vitell. D. 7.1.1 (Pal. 2081) finden wir die berühmte Definition des usus fructus. Lenel ordnete das Fragment an den Anfang des dritten Buchs des Werkes. Diese Verortung der Quelle bestätigt sich durch die parallele Struktur in Ulpians ad Sabinum, welche aber im Vergleich zu ad Vitellium eine andere Ordnung der vorherigen Bücher aufweist. Das erlaubt möglicherweise eine alternative Palingenesie vom zweiten Buch des Paulus. In einem zweiten Schritt wird Paul. 1 ad Vitell. D. 28.5.18 (Pal. 2064) im Hinblick auf seinen Stil und Individualität analysiert. Es handelt sich um eine Passage, in der Paulus den Text des Sabinus wiedergibt, aber es fällt oft schwer, Sabinus in diesem Text wiederzuerkennen. Drittens werden die vermuteten Interpolationsanzeichen geprüft. In der sogenannten Interpolationsjagdsära gerieten viele Fragmente der libri ad Vitellium unter Verdacht. Später wurden die mannigfachen Interpolationsbeweise zuweilen kritisiert. Insbesondere waren in vielen Fällen die Textveränderungen nur aufgrund einiger mutmaßlicher spätlateinischen Wörter vorgeschlagen worden. Es ging um Wort Anpassungen, die selten wirklich ein Eingreifen der Kompilatoren bedeuten müssen und fast nie eine sachliche Änderung beweisen können. Deshalb lässt sich sagen, dass das Bild vom Werk des Paulus, das wir heute haben, zwar nur fragmentarisch, aber gleichzeitig ausreichend authentisch ist. Abschließend werden Paulus’ Juristenzitate unter die Lupe genommen. In den Fragmenten erscheinen nicht nur viele responsa von Paulus’ Lehrer Cervidius Scaevola, sondern auch viele Zitate von Sabinus, Cassius, Neratius, Proculus, Pomponius, Iulianus, Aburnius Valens. Besonders hervorzuheben ist Paul. 2 ad Vitell. D. 34.2.32.1 (Pal. 2074). Der Text enthält eine „alte“ Zitationskette. Hier ist zu fragen, ob Paulus eine stilistische Bearbeitung dieser Kette erstellt hat, auch weil wir in dem Text verschiedene Textstufen beobachten können.
Il contributo mira a far luce sul destino dei caduca sotto la vigenza della sola lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.), nonché sulle modifiche introdotte dalla lex Papia Poppaea (9 d.C.). Dopo un rapido esame delle posizioni... more
Il contributo mira a far luce sul destino dei caduca sotto la vigenza della sola lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.), nonché sulle modifiche introdotte dalla lex Papia Poppaea (9 d.C.). Dopo un rapido esame delle posizioni avanzate in dottrina sul tema si è tentato di analizzare le fonti, in particolare Gai 2.150 e Tit. Ulp. 28.7, leggendo quest’ultima alla luce del metodo di interpretazione della legge proprio del liber singularis regularum pseudoulpianeo, che si basa sulla cosiddetta ‘teoria della derogazione’ (Tit. Ulp. princ. § 3). I risultati così conseguiti, unitamente ad alcune considerazioni di carattere storico-comparatistico, hanno consentito di concludere che sotto la vigenza della sola lex Iulia i caduca non erano immediatamente avocati all’aerarium, ma solo dopo aver verificato che iure antiquo non vi fossero eredi o bonorum possessores, i quali potessero o volessero acquistarli. Il regime cambierà con la lex Papia, la quale introdurrà un nuovo sistema di devoluzione dei caduca, che accentuerà lo scopo fiscale complessivo del corpo normativo denominato ‘lex Iulia et Papia’.
This essay deals with the issue of the abolition of the crucifixion in the Roman Empire between the fourth and fifth century AD. The majority of the scholars affirms that Constantine the Great abolished this kind of summum supplicium.... more
This essay deals with the issue of the abolition of the crucifixion in the Roman Empire between the fourth and fifth century AD. The majority of the scholars affirms that Constantine the Great abolished this kind of summum supplicium. Yet, this paper intends to supersede the above-mentioned stance through a new interpretation of the sources relating to the question of the abolition of the crucifixion in the Roman Empire and also in the light of the absence of any explicit imperial constitutions mentioning such a legal provision in the Codex Theodosianus. This work actually demonstrates that the punishment of crucifixion was never abolished either by Constantine the Great or any other roman emperors, but rather fell into disuse from the beginning of the fifth century AD.
This essay deals with the problem concerning the interpretation of the rules on the minimum age for marriage as fixed by the lex Iulia, and the minimum age for bearing children established by the lex Papia. Some scholars affirm that the... more
This essay deals with the problem concerning the interpretation of the rules on the minimum age for marriage as fixed by the lex Iulia, and the minimum age for bearing children established by the lex Papia. Some scholars affirm that the two laws set different age limits and, in particular, the minimum age, according to the lex Papia, would have been lower than the age limit fixed by the lex Iulia. Yet, it appears more than reasonable to question this stance on the age limits established by the two laws for a number of reasons. First, the evidence one can read in Tertullian (Tert. Apol. 4.8) does not prove crucial in supporting the above-mentioned stance and the relevance of its ambiguous and perhaps biased content should not be, therefore, overestimated. Moreover, an in-depth analysis and a new interpretation of two further sources, namely Ps. Ulp. lib. sing. reg. 16.1 and Herod. 3.8.4-5 can help to shed a new light on the problem of the age limit as fixed by the lex Iulia and the lex Papia and let us infer, instead, that both the leges established the same rule.
This essay deals with the marriage legislation issued by Augustus during his Principate, also known as lex Iulia et Papia. The recent discovery of an inscription containing the lex municipii Troesmensium together with some references to a... more
This essay deals with the marriage legislation issued by Augustus during
his Principate, also known as lex Iulia et Papia. The recent discovery of an
inscription containing the lex municipii Troesmensium together with some references
to a previously unknown commentarius of 5 A.D. sheds new light on
the Augustean legislation. The text of this inscription reveals a probable
connection between the above-mentioned commentarius, on the one hand,
and both the lex de maritandis ordinibus (18 BC) and the lex Papia Poppeaea (9
A.D.), on the other hand. One may also argue from the sources at our disposal
that C. Ateius Capito, consul suffectus in 5 A.D., played an essential role
in the elaboration of the marriage legislation. He actually was the author of
a decretum on this topic, as we can infer from Ulpian, D. 23.2.29. The last
part of this work is devoted to some remarks concerning the ratio of the
Augustean marriage legislation and its philosophical foundations.
Il lavoro intende affrontare il problema del rapporto tra le difficili relazioni di Costantino con i Persiani e l’invasione dei barbari sul Danubio del 328 d.C., da un lato, e la organica riforma costantiniana della carica del prefetto... more
Il lavoro intende affrontare il problema del rapporto tra le difficili relazioni di Costantino con i Persiani e l’invasione dei barbari sul Danubio del 328 d.C., da un lato, e la organica riforma costantiniana della carica del prefetto del pretorio, dall’altro.
Si tratta di un tema oscuro, sul quale, eccezion fatta per gli studi storici di Pierfrancesco Porena e Timothy Barnes, non mi risulta che a oggi siano state scritte pagine specifiche.
Quanto ai rapporti tra l’imperatore e i Persiani, fondamentale si è rivelata l’analisi di alcune tarde testimonianze dell’XI e XII secolo (Michele il Siro e Giorgio Cedreno), che forniscono rilevanti indizi sulle ragioni dell’istituzione da parte di Costantino di un quinto prefetto del pretorio per l’Oriente intorno al 326 d.C.
Il ristretto lasso temporale intercorrente tra l’invasione dei Taifali del 328 d.C. lungo il limes danubiano e la riforma in parola, ma soprattutto l’esame di alcune ulteriori fonti storiografiche bizantine conducono, poi, con le dovute cautele a ritenere che un legame tra i due avvenimenti sia realmente sussistito.
Proprio al fine di chiarire la questione, diviene opportuno comprendere in che termini la privazione di ogni funzione militare del prefetto del pretorio, nonché la contestuale creazione di nuovi organi che tali compiti furono dal quel momento in poi chiamati a svolgere, siano state determinate da esigenze del tutto contingenti, quali i problemi che i barbari stavano creando sul confine danubiano e su quello orientale.
Fondamentale ai fini dell’indagine sembra l’esplorazione dell’assai poco battuto campo delle fonti non strettamente normative, che in ordine all’argomento in questione sono le uniche in grado di offrirci qualche preziosa indicazione; esse, già a prima vista, pare che consentano di formulare un’ipotesi: la riforma del prefetto del pretorio, seppur originata da esigenze temporanee, rese l’organo, anche in conseguenza della sottrazione delle funzioni militari, la più alta carica civile dotata di giurisdizione oltre che di rilevanti competenze in ambito fiscale.
Atti del Convegno internazionale. Trento, 5 e 6 giugno 2019
In un’ampia prospettiva storico-giuridica, che tiene conto delle notevoli differenziazioni geografiche dell’immensum corpus Imperii, in questo volume l’A. ricostruisce la configurazione assunta dagli apparati giurisdizionali in età... more
In un’ampia prospettiva storico-giuridica, che tiene conto delle notevoli differenziazioni geografiche dell’immensum corpus Imperii, in questo volume l’A. ricostruisce la configurazione assunta dagli apparati giurisdizionali in età dioclezianeo-costantiniana. In particolare, l’intento è di chiarire se e in che misura l’organizzazione della giustizia di Costantino si ponesse in una linea di continuità con il passato, nel confronto diacronico con le strutture amministrative riformate da Diocleziano e con quelle della cosiddetta “età della crisi”. L’ambito della ricerca comprende l’analisi delle prassi giudiziarie svolte nella penisola italica e nelle province, nonché quelle del tribunale imperiale, al vertice della funzione giudicante. Il lavoro mira ad approfondire l’attività degli organi di giustizia nei periodi considerati e con riguardo ai vari gradi di giudizio, e a definire i tratti fondamentali della politica legislativa dioclezianeo-costantiniana con riferimento alla giurisdizione, all’alba di una stagione ‘altra’ caratterizzata dall’avvento del Cristianesimo.
Il laboratorio si inserisce tra le attività dell'unità salentina del PRIN "Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni" con gli auspici dei Quaderni Lupiensi di Storia e... more
Il laboratorio si inserisce tra le attività dell'unità salentina del PRIN "Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni" con gli auspici dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto
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Il seminario si è svolto nell'ambito del corso di Fondamenti del diritto europeo (prof.ssa Iolanda Ruggiero)
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Locandina della conferenza in tema di diritto criminale romano che si terrà a Trento il 17 e 18 novembre 2022. La conferenza rappresenta il secondo incontro legato al progetto 'Per un nuovo studio della fenomenologia della pena capitale... more
Locandina della conferenza in tema di diritto criminale romano che si terrà a Trento il 17 e 18 novembre 2022.
La conferenza rappresenta il secondo incontro legato al progetto 'Per un nuovo studio della fenomenologia della pena capitale nel mondo romano' (Programma Rita Levi Montalcini).
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/114159/la-repressione-criminale-tra-roma-e-le-province
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